Estratto della
normativa vigente
Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali
Vigenza 27 febbraio 2004
- Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con
modifiche dell'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.
Art.
4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a)
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati;
b) "dato personale",
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
c) "dati identificativi",
i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i
dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia
di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) "responsabile", la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali;
h) "incaricati", le
persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o
dal responsabile;
i) "interessato", la
persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono
i dati personali;
l) "comunicazione", il
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato,
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare
conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato
che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la
conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
p) "banca di dati",
qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità
di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
(omissis)
3. Ai fini del presente codice si
intende, altresì, per:
a)
"misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b)
"strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori
e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua
il trattamento;
c)
"autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e
delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
d)
"credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso
di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati,
utilizzati per l'autenticazione informatica;
e)
"parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica;
f)
"profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati
essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti;
g)
"sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli
stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
Art.
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del
trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di
ottenere:
a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art.
11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto
di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
Art.
13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del
titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile
per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1
contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di
un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità
di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con
proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4
non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art.
23. Consenso
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con
il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in
forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art.
24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è
richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un
obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
(omissis)
f) con esclusione della diffusione,
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
(omissis)
h) con esclusione della
comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
Art.
28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è
effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un
qualsiasi altro ente,associazione od organismo, titolare del trattamento è
l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art.
29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è
designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è
individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art.
30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di
trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione è effettuata per
iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si
considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una
unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unità medesima.